(Pubblicata  nel suppl. strao. del Bollettino ufficiale della Regione
            Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 31 marzo 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  23 dicembre  2005, n. 266 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  statale per l'anno 2006) che all'Art. 1, comma 148 cosi'
dispone:  «Per  gli  anni  2006,  2007  e  2008, le regioni a statuto
speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro  il  31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle  finanze  il  livello delle spese correnti e in conto capitale,
nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per
quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e
12  dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali
in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato
accordo  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per le regioni a
statuto  ordinario.  Per  gli  enti  locali  dei rispettivi territori
provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto  speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano,  entro  il
31 marzo  di  ciascun  anno,  si  applicano,  per gli enti locali dei
rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste per gli altri enti
locali.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita'   interno   nei   confronti   degli   enti   ed  organismi
strumentali.»;
    Visto  l'accordo  sottoscritto  tra  Governo, regioni e autonomie
locali  in sede di conferenza unificata del 28 luglio 2005, rep. atti
n. 869, ed in particolare i punti 7) e 12) che cosi' prevedono:
    «7.  Lo specifico accordo di cui al punto 6) individuera' per gli
anni  2005,  2006,  2007  e 2008, anche la quota teorica attribuibile
alle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia e Valle d'Aosta e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano da scorporare dal riparto di calcolo
delle economie di spesa previste per le aziende sanitarie ospedaliere
e  per  gli  altri  enti  del  servizio  sanitario  nazionale, con le
modalita' previste dal successivo punto 12.
    12.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
concorrono  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza pubblica
previsti  dalla  legge  30 dicembre  2004, n. 311, anche con riguardo
alla  spesa  per  il personale, secondo quanto stabilito dai patti di
stabilita'  tra  il  Governo e ciascuna Regione e provincia autonoma,
anche  con  riferimento ai propri enti strumentali e, per le province
autonome,  la  Regione  Valle  d'Aosta  e  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia,  agli  enti  locali  e  alle  aziende  sanitarie afferenti al
rispettivo  territorio. Per l'anno 2005 al perseguimento dei predetti
obiettivi di finanza pubblica si provvede in conformita' ad eventuali
protocolli  aggiuntivi,  d'intesa  con il dipartimento della funzione
pubblica   ai  patti  di  stabilita'  gia'  stipulati.  Nel  triennio
2005/2007   gli  enti  di  cui  al  presente  punto  concorrono  alla
realizzazione  delle  economie  di spesa lorde aventi caratteristiche
strutturali  da  realizzare mediante misure correttive dell'andamento
tendenziale della spesa corrente, come segue:
      a) per  l'anno 2005 l'importo e' cosi' determinato: 4,5 milioni
di  euro  cui  vanno aggiunti gli importi di cui alle lettere b) e c)
del punto 9 e l'importo di cui al punto 7 per il solo anno 2005;
      b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi che saranno
stabiliti   dai   patti   medesimi   in   base   ad  un  criterio  di
proporzionalita'  a  parita'  di  condizioni con le regioni a statuto
ordinario  e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. I
relativi  importi  saranno  dedotti  per gli altri enti dagli importi
complessivi previsti dai punti 7) e 9) a concorrere con gli obiettivi
previsti dalla finanziaria».;
    Considerato  comunque  che, le disposizioni contenute nelle leggi
statali   relative   al   contenimento   della  spesa  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119,
comma 2, della Costituzione;
    Visto   l'Art.  198  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266  -
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  statale per l'anno 2006) che cosi'
dispone:  «Le  amministrazioni  regionali  e  gli  enti locali di cui
all'Art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  nonche'  gli  enti del servizio sanitario
nazionale,  fermo  restando  il  conseguimento  delle economie di cui
all'Art.  1,  commi 98  e  107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi di finanza pubblica
adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
lordo   degli   oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il
corrispondente  ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1 per cento. A
tal  fine  si  considerano  anche  le  spese per il personale a tempo
determinato,   con   contratto   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa,  o  che  presta servizio con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni»;
    Visto  l'Art. 4, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.  2 (legge finanziaria regionale per l'anno 2006), che prevede che:
«Ai  fini  del  concorso  del  sistema Regione - autonomie locali del
Friuli-Venezia  Giulia  al  rispetto  degli obiettivi di contenimento
della  spesa pubblica diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati
con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica, l'amministrazione
regionale,  sentita  l'assemblea  delle autonomie locali, su proposta
dell'assessore  regionale  per  le autonomie locali e di concerto con
l'assessore   regionale   alle   risorse  economiche  e  finanziarie,
definisce  con  regolamento  i criteri e le modalita' per il concorso
degli  enti  locali  della  Regione  al  raggiungimento  dei predetti
obiettivi»;
    Visto l'Art. 4, comma 1-bis) dello statuto speciale della Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  come  aggiunto  dall'Art. 5, della
legge  costituzionale  23 settembre  1993, n. 2, che attribuisce alla
Regione  potesta'  legislativa  in  materia di ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere all'individuazione dei
criteri  e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni
e  delle  comunita'  montane  della Regione, alla realizzazione degli
obiettivi   di   finanza   pubblica   relativi  al  contenimento,  in
particolare, delle spese di personale;
    Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale
di   concertazione   da   parte   dei  rappresentanti  dell'A.N.C.I.,
dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;
    Considerato  che,  al  fine  del  concorso delle autonomie locali
della Regione Friuli-Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi
generali  posti  dal  legislatore  statale in materia di contenimento
sono stati posti i seguenti obiettivi:
      conseguimento,   nell'anno  2006,  di  determinati  importi  in
termini  di  economie  di  spesa sia sulla spesa del personale che su
altre spese di natura strutturale;
      possibilita'   di   effettuare   assunzioni  nei  limiti  delle
cessazioni.
    Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata in data
24 novembre  2005, rep. atti n. 886/W tra Governo, regioni, A.N.C.I.,
U.P.I., U.N.C.E.M. per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario
ed i rispettivi enti;
    Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
    Sentito  il  consiglio delle autonomie locali che, si e' espresso
favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 636 del
24 marzo 2006;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e
delle  modalita'  per  il concorso delle province, dei comuni e delle
comunita' montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi
di contenimento della spesa pubblica», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 marzo 2006
                                ILLY