(Pubblicata nel suppl. strao. del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 31 marzo 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale per l'anno 2006) che all'Art. 1, comma 148 cosi' dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»; Visto l'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata del 28 luglio 2005, rep. atti n. 869, ed in particolare i punti 7) e 12) che cosi' prevedono: «7. Lo specifico accordo di cui al punto 6) individuera' per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, anche la quota teorica attribuibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano da scorporare dal riparto di calcolo delle economie di spesa previste per le aziende sanitarie ospedaliere e per gli altri enti del servizio sanitario nazionale, con le modalita' previste dal successivo punto 12. 12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche con riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di stabilita' tra il Governo e ciascuna Regione e provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia, agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio. Per l'anno 2005 al perseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica si provvede in conformita' ad eventuali protocolli aggiuntivi, d'intesa con il dipartimento della funzione pubblica ai patti di stabilita' gia' stipulati. Nel triennio 2005/2007 gli enti di cui al presente punto concorrono alla realizzazione delle economie di spesa lorde aventi caratteristiche strutturali da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente, come segue: a) per l'anno 2005 l'importo e' cosi' determinato: 4,5 milioni di euro cui vanno aggiunti gli importi di cui alle lettere b) e c) del punto 9 e l'importo di cui al punto 7 per il solo anno 2005; b) per gli anni 2006 e seguenti secondo gli importi che saranno stabiliti dai patti medesimi in base ad un criterio di proporzionalita' a parita' di condizioni con le regioni a statuto ordinario e con gli altri enti afferenti al rispettivo territorio. I relativi importi saranno dedotti per gli altri enti dagli importi complessivi previsti dai punti 7) e 9) a concorrere con gli obiettivi previsti dalla finanziaria».; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al contenimento della spesa per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione; Visto l'Art. 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale per l'anno 2006) che cosi' dispone: «Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'Art. 2, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'Art. 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni»; Visto l'Art. 4, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'anno 2006), che prevede che: «Ai fini del concorso del sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e di concerto con l'assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, definisce con regolamento i criteri e le modalita' per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento dei predetti obiettivi»; Visto l'Art. 4, comma 1-bis) dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'Art. 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica relativi al contenimento, in particolare, delle spese di personale; Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo tecnico regionale di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.; Considerato che, al fine del concorso delle autonomie locali della Regione Friuli-Venezia Giulia al raggiungimento degli obiettivi generali posti dal legislatore statale in materia di contenimento sono stati posti i seguenti obiettivi: conseguimento, nell'anno 2006, di determinati importi in termini di economie di spesa sia sulla spesa del personale che su altre spese di natura strutturale; possibilita' di effettuare assunzioni nei limiti delle cessazioni. Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata in data 24 novembre 2005, rep. atti n. 886/W tra Governo, regioni, A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M. per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario ed i rispettivi enti; Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; Sentito il consiglio delle autonomie locali che, si e' espresso favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 636 del 24 marzo 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 marzo 2006 ILLY